Statuto Vigente

    

CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
———————<oOo>——————- 

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 54 del registro in data 22 dicembre 2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO ENTE MORALE ISTITUTO AGRARIO “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO”. DETERMINAZIONI.

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 19,30 nella sala  

delle adunanze consiliari, previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di SECONDA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori: 

— 

———————————— 

— 

——————————— 

A

Miglio Francesco 

 

17 

Lallo Leonardo Francesco 

X

 

Damone Luigi Valentino 

 

18 

Caposiena Rosa, Carolina 

X

 

Carafa Antonio Domenico 

 

19 

Matarante Alfredo Ciro 

X

 

Florio Loredana 

 

20 

Stefanetti Francesco 

X

 

Cota Felice Teodoro 

 

21 

Marino Leonardo 

 

X

de Lallo Lucia Rita 

 

22 

Tardio Annalisa 

X

 

Spina Maurizio 

 

23 

Cataneo Ciro 

 

X

Cafora Sandra 

 

24 

Bocola Maria Anna 

 

X

Bocola Armando Antonio Gaetano 

 

25 

Manzaro Giuseppe 

 

X

10 

Buca Maria Grazia 

X

     

11 

Cantoro Marco 

X

     

12 

Prattichizzo Roberto 

X

     

13 

De Vivo Arcangela 

X

     

14 

Stornelli Antonio 

X

     

15 

Bubba Antonio Giuseppe 

X

     

16 

Florio Giovanni 

X

     

Componenti n. 25 in carica n. 25. Presenti n. 20(venti) oltre il Sindaco. Assenti n.  4 (quattro). 

 Presiede la Sig.ra Loredana Florio, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE, a norma delle vigenti disposizioni. Assiste alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. Giuseppe Longo. 

 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto.

  

Dato atto che: 

rispetto a punto precedente rientra il Consigliere Stefanetti e pertanto risultano presenti 20 Consiglieri oltre il Sindaco; 

relaziona sull’argomento il Vice Sindaco, Assessore Sderlenga ed il Sindaco; durante la discussione intervengono i Consiglieri: Matarante, Stornelli, Caposiena,  Stefanetti, Lallo e Damone; 

Stornelli propone di eliminare dallo Statuto in approvazione il compenso economico  previsto all’art. 7 per il Presidente ed i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione (CdA),  detta proposta è condivisa da Caposiena, Stefanetti; 

Matarante chiede che il CdA venga nominato dal Sindaco in prima nomina e che le  successive nomine avvengano in seno al Consiglio comunale; 

Lallo chiede che la durata del CdA sia di tre anni, e cioè pari alla durata dell’Organo di  revisione; 

il Sindaco interviene e invitando l’assise ad approvare lo Staturo, propone una  sospensione dei lavori di quindici minuti che viene approvata all’unanimità dei presenti ed  alle ore 23.25 i lavori vengono sospesi; alle ore 23,45 riprendono i lavori ed all’appello  risultano presenti n. 19 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 5 (Caposiena, Marino,  Cataneo, Bocola M. Anna e Manzaro);  

il Sindaco invita l’assise ad approvare lo Statuto ed assume l’impegno di riportare lo stesso  nella Commissione competente per la modifica della nomina del CdA, conseguentemente  Matarante ritira il suo emendamento;  

il Presidente del C.C. autorizza la votazione, per alzata di mano, dell’emendamento  proposto da Stornelli che prevede di eliminare il comma 6 dall’art. 7, che viene approvato  all’unanimità dei 19 Consiglieri presenti oltre il Sindaco;  

successivamente, si procede alla votazione, per appello nominale, dell’emendamento  proposto da Lallo che prevede di portare la durata del CdA da cinque a tre anni, e cioè pari  alla durata dell’Organo di revisione, che riporta voti favorevoli n. 4 ( Buca, Cantoro, Lallo  e Matarante) , astenuto n. 1 (Stefanetti) e contrari n. 15 (miglio, Damone, Carafa, Florio  Loredana, Cota, de Lallo, Spina, Cafora, Bocola Armando, Prattichizzo, De Vivo,  Stornelli, Bubba, Florio Giovanni e Tardio), espressi dei 19 Consiglieri oltre il Sindaco  presenti e, pertanto, l’emendamento viene respinto;  

infine, il Presidente del C.C. pone a votazione lo Statuto emendato come sopra specificato, che viene approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 3 (Buca, Cantoro e Stefanetti)  espressi, per appello nominale, dai n. 19 Consiglieri presenti oltre il Sindaco; 

i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a  seguito della trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo Pretorio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

il 12 Novembre 1912 moriva in Parigi la Nobildonna Elisa Croghan, la quale era stata  compagna del defunto Principe di San Severo Michele di Sangro; 

la Signora Croghan, con testamento segreto del 03 Maggio 1909, pubblicato dal Notaio  Tavassi di Napoli con verbale del 30 Novembre 1912, disponeva a favore del Comune di  San Severo gran parte dei propri beni, al fine di impiantare una scuola di agricoltura;

Delib. C.C. N.54/2015

  

in forza di quanto sopra i beni venivano gestiti da una Commissione Amministratrice, la  quale, il 19 Maggio 1927, a seguito di proposte presentate dal Ministero dell’Economia  Nazionale, deliberava un nuovo Statuto organico dell’Ente morale;  

tale Statuto veniva approvato dal Podestà di San Severo con deliberazione del 04 Giugno  1927 e reso esecutivo con Regio Decreto del 07 Dicembre 1927, n. 2314, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del 23 Dicembre 1927, n. 296; 

l’art. 1 dell’attuale Statuto dispone: 

a) la fondazione, in San Severo, col nome di Istituto Agrario “Michele di Sangro Principe  di San Severo”, di un Ente morale con lo scopo di amministrare il patrimonio lasciato  al Comune dalla Signora Elisa Croghan con testamento segreto del 3 Maggio 1909 e  di far funzionare l’Istituto Agrario voluto dalla testatrice; 

b) l’Ente viene costituito per deliberazione del Podestà, che pur avendo diritto di gestire  direttamente la proprietà Croghan, delega l’amministrazione del patrimonio ad una  speciale Commissione; 

sempre il citato articolo 1 prevede la vigilanza del Ministero dell’Economia Nazionale a  termini della legge 19 Giugno 1913, n. 770, recante: “Vigilanza sulle fondazioni che  hanno per fine l’incremento dell’economia nazionale e dell’istruzione agraria, industriale  e commerciale ed istituzioni affini”;  

la suddetta normativa risulta espressamente abrogata dall’art. 24 del decreto-legge  25/06/2008, n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante:  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la  competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”,  giusta allegato A, punto n. 130, della stessa legge; 

l’art. 17 dello Statuto prevede che le modifiche allo stesso siano approvate dal Podestà,  ora Consiglio comunale in forza della nuova legislazione in materia di organi dei Comuni e  loro attribuzioni;  

attualmente l’Istituto, nelle more della costituzione di un Consiglio di Amministrazione, è  retto da un Commissario straordinario, giusta Decreto sindacale n. 69 del 16/09/2015; in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla data di approvazione dello  Statuto organico e dell’evoluzione normativa in materia, si reputa necessario approvare un  nuovo testo, che, nel rispetto dell’atto costitutivo, della denominazione, dello scopo e  finalità dell’Ente, provveda a disciplinare e regolamentare l’ordinamento e  l’amministrazione dello stesso Ente; 

l’approvazione di un nuovo testo si rende oltremodo necessaria per adeguare  l’amministrazione dell’Ente all’attuale realtà socio-economica del territorio; la V^ Commissione consiliare permanente, a seguito delle propedeutiche riunioni e  discussioni, nella seduta del 19/11/2015 ha licenziato il testo finale del nuovo Statuto, in  cui, tra l’altro, è evidenziato che l’Istituto Agrario “Michele Di Sangro Principe di San  Severo” è un Ente Morale fondato con Deliberazione dalla Commissione  Amministratrice nella seduta del 19 Maggio 1927, approvato dal Podestà di San Severo  con Deliberazione del 4 Giugno 1927, reso esecutivo con Regio Decreto del 7 Dicembre 

Delib. C.C. N.54/2015

  

1927 n. 2314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 Dicembre 1927 n. 296 ed è  confermato che scopo e finalità dell’Ente, in conformità e nel rispetto della volontà della  Sig.ra Elisa CROGHAN, è quello di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del  territorio ed in particolare il progresso e la prosperità dell’agricoltura di San Severo; 

VISTO lo schema del nuovo Statuto, composto da n. 12 articoli ed oggetto di esame nella  discussione odierna, come risultante a seguito dell’approvazione dell’emendamento che ha  eliminato il comma 6 dall’art. 7; 

VISTO il verbale della V^ Commissione consiliare permanente, relativo alla seduta del  19/11/2015; 

VISTO il D. L.vo 18/08//2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42 e 48; RITENUTO provvedere in merito; 

RAVVISATA la propria competenza in conformità al disposto di cui agli artt. 42 e 48 del  citato D. L.vo n. 267/2000; 

VISTI gli atti di Ufficio; 

ASCOLTATA la relazione in ordine all’argomento in oggetto da parte del Vice Sindaco; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del richiamato D. L.vo n. 267/2000, rispettivamente dal Segretario generale,  quale Dirigente ad interim dell’Area Organi Istituzionali e dal Dirigente dell’Area I; 

Con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 3 (Buca, Cantoro e Stefanetti) espressi, per appello  nominale, dai n. 19 Consiglieri presenti oltre il Sindaco; 

D E L I B E R A  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende  integralmente riportata e trascritta; 

Di approvare, siccome approva, il nuovo Statuto dell’Ente morale Istituto Agrario  “Michele di Sangro Principe di San Severo”, composto da n. 12 articoli e che allegato  costituisce parte integrante e sostanziale della presente (All. “A”); 

Di trasmettere copia della presente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al Ministero  dell’Economia e delle Finanze; alla Regione Puglia; alla Prefettura di Foggia; alla Provincia  di Foggia; al Commissario straordinario dell’Ente; 

Di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti in merito.  Successivamente,

Delib. C.C. N.54/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa la necessità e l’urgenza di dare immediata esecutività al presente atto; Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n.267/2000; 

Con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 3 (Buca, Cantoro e Stefanetti) espressi, per alzata di  mano, dai n. 19 Consiglieri presenti oltre il Sindaco; 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI  

AREA ORGANI ISTITUZIONALI 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità  tecnica, il parere favorevole.  

 Il Segretario generale 

 F.to Dr Giuseppe Longo 

I^ AREA PATRIMONIALE 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della  regolarità contabile, il parere favorevole. 

  

 Il Dirigente I Area 

 F.to Dr Donatantonio Demaio

 

 

 Delib. C.C. N.54/2015

  

CITTA’ DI SAN SEVERO – STATUTO ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO APPROVATO CON  DELIBERA CONSILIARE N. 54 DEL 22.12.2015  

(Allegato A)

 CITTA’ DI SAN SEVERO  PROVINCIA DI FOGGIA 

************************************ 

 STATUTO 

ENTE MORALE 

“MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI  SAN SEVERO” 

************************************ 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2015 

CITTA’ DI SAN SEVERO – STATUTO ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO APPROVATO CON  DELIBERA CONSILIARE N. 54 DEL 22.12.2015  

(Allegato A) 

STATUTO ENTE MORALE 

“MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO ************************************ 

  

 CAPO I 

 ORIGINE E SCOPO DELL’ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO” Art. 1  

1. L’Istituto Agrario “Michele Di Sangro Principe di San Severo” è un Ente  Morale fondato con Deliberazione dalla Commissione Amministratrice nella  seduta del 19 Maggio 1927, approvato dal Podestà di San Severo con  Deliberazione del 4 Giugno 1927, reso esecutivo con Regio Decreto del 7 

Dicembre 1927 n. 2314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 Dicembre  1927 n. 296. 

2. Scopo e finalità dell’Ente, in conformità e nel rispetto della volontà della  Sig.ra Elisa CROGHAN, è quello di promuovere lo sviluppo sociale ed  economico del territorio ed in particolare il progresso e la prosperità dell’agricoltura di San Severo. 

3. Per raggiungere tale scopo e finalità l’Ente esplica, a titolo meramente  esemplificativo, le seguenti attività: 

gestione delle strutture e dei beni appartenenti all’Ente finalizzate a  valorizzare il territorio e le colture ivi esistenti; 

gestire, in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza, i  compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa  affidati o conferiti in uso; 

coinvolgimento dei ragazzi di età compresa tra i 14/18 anni  nell’agricoltura; 

organizzazione e gestione di corsi di apprendistato e di formazione  professionale, oltre a stage e tirocini formativi; 

creazione di eventi e/o manifestazioni legati al territorio ed  all’agricoltura; 

sperimentazione pratiche dirette alle colture da agricoltura biologica; sperimentazione tecniche di pratica rurale; 

istituzione di corsi d’istruzione di pratiche a giovani agricoltori e  organizzazione di conferenze agrarie; 

altre attività non indicate nei punti precedenti e comunque non  incompatibili al presente Statuto. 

4. L’Ente promuove ogni utile iniziativa al fine di sensibilizzare la popolazione  del territorio agli scopi ed alle attività di cui ai precedenti commi. 

5. L’Ente ha sede legale in San Severo. 

6. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative senza  necessità di modificare lo Statuto.

CITTA’ DI SAN SEVERO – STATUTO ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO APPROVATO CON  DELIBERA CONSILIARE N. 54 DEL 22.12.2015  

(Allegato A) 

7. L’Ente collabora con la rappresentanza dell’utenza per promuoverne il  coinvolgimento nella scelta e gestione dei programmi, progetti ed attività. 

8. Le norme per il funzionamento di strutture, l’istituzione di corsi e stage,  sperimentazioni pratiche e tutto quanto non espressamente disciplinato dal  presente Statuto sono oggetto di appositi Regolamenti ovvero di singole e  specifiche deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione  dell’Ente. 

Art. 2  

1. L’Ente Morale M. Di Sangro collabora con il Comune di San Severo nello  svolgimento ed espletamento delle funzioni istituzionali attribuite per legge. 2. Le attività dell’Ente sono gestite in forma diretta ovvero con affidamento a  soggetti terzi, anche mediante convenzione. 

3. L’Ente, agli utenti in stato di disagio, garantisce l’accesso ai servizi in modo  gratuito e comunque in forma agevolata, in relazione alle proprie disponibilità  finanziarie e di bilancio. 

4. Le funzioni ed i servizi espletati sono gestiti anche in consorzio o associazione  con altri Enti Pubblici. 

5. L’Ente riconosce la funzione di collaborazione del volontariato ed applica il  principio di sussidiarietà, secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dai  propri regolamenti. 

6. L’ente può porre in essere azioni ed attività per la partecipazione a bandi ed  avvisi pubblici per la richiesta di concessione ed utilizzo di finanziamenti  pubblici, anche di natura agevolata, in campo locale, regionale, nazionale,  europea. 

Art. 3 

1. Il patrimonio dell’Ente è costituito: 

a) dai beni immobili e/o mobili esistenti alla data di approvazione del presente  Statuto o che successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso; b) dagli accantonamenti di qualunque specie decisi dal Consiglio di Amministrazione. 

2. Il patrimonio di norma è incrementato: 

a) dai contributi pubblici e dalle liberalità private, espressamente destinate ad  incremento del patrimonio; 

b) da ogni altro provento o bene che provenga a qualsiasi titolo e che sia  espressamente destinato ad incremento del patrimonio. 

Art. 4 

1. L’Ente provvede ai suoi scopi con i corrispettivi derivanti dalla gestione del  proprio patrimonio, costituito dai beni mobili e immobili risultanti da  inventari e dai pubblici registri immobiliari, nonché dalle entrate derivanti dai  servizi erogati. 

CITTA’ DI SAN SEVERO – STATUTO ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO APPROVATO CON  DELIBERA CONSILIARE N. 54 DEL 22.12.2015  

(Allegato A) 

2. Il patrimonio dell’Ente, come risultante nell’apposito inventario, viene  aggiornato in sede di approvazione del rendiconto annuale. 

 CAPO II 

DEGLI ORGANI DELL’ENTE, DELLE LORO FUNZIONI 

E DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO 

Art. 5 

1. Sono Organi dell’Ente il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il  Segretario generale ed il Collegio dei Revisori dei conti. 

2. L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da sette  componenti, di cui cinque in rappresentanza dei gruppi consiliari di  maggioranza e due in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza,  nominati dal Sindaco. I componenti durano in carica cinque anni e possono  essere rinnovati. La nomina del Consiglio di Amministrazione, con  l’indicazione anche del Presidente, spetta al Sindaco, scegliendo da una  rosa di nominativi indicati dai gruppi di maggioranza nel numero massimo  di dieci e, per la minoranza, da una rosa di nominativi indicati dai gruppi di  minoranza nel numero massimo di quattro. In mancanza di indicazione e  trascorsi giorni otto dalla richiesta, il Sindaco decide autonomamente. Per  quanto non previsto nel presente comma si rinvia alla deliberazione  consiliare n. 15 del 13 Luglio 2014. 

3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che: a) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile; 

b) siano dipendenti in servizio dell’Ente o abbiano con esso un rapporto di  collaborazione remunerato; 

c) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di  membro del Governo o della Corte Costituzionale; 

d) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o  di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria; e) ricoprano la carica di Consigliere Regionale o di Consigliere Provinciale o  di Consigliere comunale ovvero siano componenti delle Giunte regionali,  provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali aventi  sede nel territorio della Provincia di Foggia. 

4. Il Presidente viene nominato dal Sindaco tra i componenti del Consiglio di  Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente  tra i Consiglieri, il quale esercita le funzioni in caso di assenza o  impedimento di Presidente. 

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato  motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, su segnalazione del  Presidente, decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal  Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che  provvede anche alla nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione.  Questi cesserà dalla carica con la scadenza naturale del Consiglio di  Amministrazione.

CITTA’ DI SAN SEVERO – STATUTO ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO APPROVATO CON  DELIBERA CONSILIARE N. 54 DEL 22.12.2015  

(Allegato A) 

6. Nel caso di dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di  Amministrazione, il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta  dei suoi componenti, a nominare il sostituto, il quale cesserà dalla carica  con la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. 

7. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, con  propria deliberazione, adeguatamente motivata, può dichiarare decaduto il  Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità nella gestione. Il Sindaco  provvede alla successiva nomina del Commissario straordinario.  

8. L’organo di revisione dei conti è organo monocratico, nominato dal  Consiglio Comunale, scelto tra gli iscritti all’albo dei revisori legali Con  l’atto di nomina viene stabilito anche il compenso spettante per lo  svolgimento della funzione, che è equiparato a quello del Presidente del  Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 7 punto 6. Dura in  carica 3 anni ed è rinnovabile per un altro triennio. La carica di revisore dei  conti è incompatibile con ogni altra carica dell’Ente. 

9. L’organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria,  accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere  mediante apposite relazioni annuali sui bilanci preventivi e consuntivi e  sull’andamento generale della gestione. 

10. Il Segretario generale dell’Ente è nominato dal Presidente, previa  deliberazione del Consiglio di Amministrazione.  

11. La carica di Segretario generale è retribuita nella misura e con le modalità  stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 

12. Il Segretario generale dell’Ente dura in carica per il tempo determinato  all’atto del conferimento dell’incarico e può essere revocato in caso di  cattivo andamento della gestione. 

13. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed  assolve alle funzioni di segretario verbalizzante. 

14. Il Segretario generale cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal  Consiglio di Amministrazione; coordina le attività dell’Ente. A tal fine: a) sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che riguarda l’ordinaria amministrazione degli uffici; 

b) coordina le iniziative dell’Ente e ne dirige le attività; 

c) cura l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche; 

d) su incarico del Presidente, può curare i rapporti con enti ed istituzioni; e) sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, provvede  all’assunzione e alla gestione del personale; 

f) gestisce in piena autonomia i budget a lui assegnati per il perseguimento  degli obiettivi fissati; 

g) riferisce periodicamente, e comunque in sede di approvazione del bilancio  di previsione, al Consiglio di Amministrazione sull’andamento dell’Ente,  con particolare riguardo all’esecuzione di compiti e funzioni  

eventualmente delegatigli e su tutti le funzioni allo stesso assegnati dal  presente Statuto . 

Art. 6 

1. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal presente  Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’Ente.

CITTA’ DI SAN SEVERO – STATUTO ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO APPROVATO CON  DELIBERA CONSILIARE N. 54 DEL 22.12.2015  

(Allegato A) 

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione  ordinaria e straordinaria dell’Ente; definisce gli obiettivi, gli indirizzi e i  programmi dell’Istituto, determina le priorità, le linee programmatiche e gli  obiettivi, verificandone i risultati; in conformità a quanto stabilito dalle  norme statutarie, verifica la rispondenza dei risultati della gestione  dell’Ente alle direttive generali impartite; approva, entro il 30 novembre di  ogni anno, il bilancio preventivo relativo all’anno successivo, inteso come il  piano delle attività da svolgere nell’anno di riferimento ed i relativi  stanziamenti; approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio  consuntivo relativo all’anno precedente; delibera l’accettazione di donazioni  e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;  delibera le iniziative dell’Ente, avvalendosi, se necessario e con atto  adeguatamente motivato, della consulenza di esperti di provata  competenza; formula indirizzi e criteri in materia di assunzione del  personale; delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della  Fondazione che non sia esplicitamente devoluto alla competenza degli altri  organi. 

3. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, determinandone compiti e  funzioni, di incarichi professionali interni ed esterni per l’attuazione di  progetti specifici, nonché di specifici contratti di lavoro a tempo  determinato od occasionale per le figure utilizzate. 

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede al regolare funzionamento  dell’Ente; approva i Regolamenti di Amministrazione , di servizio interno e  del personale; propone al Consiglio Comunale le modificazioni dello  Statuto;  

Art. 7 

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

a. ha la rappresentanza legale dell’Ente, agisce in giudizio e vigila  sull’andamento generale; 

b. ha facoltà di rilasciare deleghe o procure speciali per il compimento di  determinati atti o categorie di atti; 

c. cura le relazioni istituzionali; 

d. convoca e presiede il Consiglio Di Amministrazione, fissando l’ordine del  giorno delle riunioni; 

e. nomina il Segretario generale; 

f. sovrintende all’attuazione degli indirizzi e dei programmi di attività  determinati dal Consiglio di Amministrazione; 

g. convoca, anche d’urgenza, e presiede il Consiglio di Amministrazione,  indicando gli argomenti da trattare nell’apposito ordine del giorno. 2. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di  competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone a ratifica del  Consiglio nella prima seduta utile da convocarsi entro 20 giorni  dall’adozione dell’atto. 

3. Il Presidente cura i rapporti con i consiglieri Comunali e direttamente con il  Sindaco. 

4. Spetta al Presidente attuare i progetti di sviluppo dell’Ente di Sangro  approvati dal Consiglio di amministrazione.

CITTA’ DI SAN SEVERO – STATUTO ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO APPROVATO CON  DELIBERA CONSILIARE N. 54 DEL 22.12.2015  

(Allegato A) 

5. La carica del Presidente e dei componenti del Consiglio è a titolo gratuito. E’  ammesso il rimborso delle spese necessarie e documentate sopportate per  le trasferte effettuate nell’interesse dell’Ente. 

Art. 8 

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono Ordinarie e  Straordinarie. Sono ordinarie le adunanze convocate per la discussione del  bilancio di previsione e relative variazioni, nonché quelle per il rendiconto. Sono straordinarie tutte le altre. 

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria  iniziativa ovvero su richiesta scritta e motivata da parte di tre Consiglieri, da parte del Sindaco o del Consiglio comunale.  

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con  l’intervento della maggioranza dei componenti. 

4. Le votazioni sono effettuate con voto palese ovvero con voto segreto quando  si tratti di questioni personali. 

5. I processi verbali delle sedute e le deliberazioni sono redatti dal Segretario e  sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dallo  stesso Segretario. 

6. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare,  deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,  inclusi quelli telematici, ai membri del Consiglio di Amministrazione,  almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di  particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di  48 ore. 

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di  indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in  carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,  salvo quanto previsto nei commi successivi.  

8. La presenza potrà essere assicurata anche attraverso l’utilizzo di video e/o  teleconferenza; in tale caso i membri tele collegati daranno atto di aver  ricevuto preventivamente ogni utile documento ai fini delle decisioni da  adottare alla stregua dei membri fisicamente presenti. 

9. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere  trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal  Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale. Gli stessi sono inviati al  Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale del Comune, il  quale disporrà per la pubblicazione degli stessi all’Albo pretorio. 

10. Sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, le deliberazioni  aventi ad oggetto le proposte di modifiche statutarie, per i successivi  adempimenti del Consiglio comunale. 

Art. 9 

1. L’esercizio dell’Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

CITTA’ DI SAN SEVERO – STATUTO ENTE MORALE “MICHELE DI SANGRO PRINCIPE DI SAN SEVERO APPROVATO CON  DELIBERA CONSILIARE N. 54 DEL 22.12.2015  

(Allegato A) 

2. Gli incassi ed i pagamenti devono essere autorizzati dal Presidente e  controfirmati dallo stesso e dal Segretario generale.  

3. Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi,  devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di  quelle direttamente connesse.  

4. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di  gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente. 

CAPO III 

DEL PERSONALE 

Art. 10 

1. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento di organizzazione  interna dell’ente, in cui viene prevista la dotazione organica dell’ente, le  attribuzioni e le mansioni del personale.  

2. Per la gestione delle procedure amministrative e tecniche possono essere  stipulate convenzioni con soggetti pubblici e privati, preventivamente  autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 11 

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni  vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme dettate dal Codice  civile e dalle leggi speciali in materia di fondazioni. 

2. Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio di  Amministrazione dell’Ente, in tutto o in parte dal Consiglio Comunale, a  maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta di un terzo dei  Consiglieri Comunali.  

3. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di  approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale. 

Art. 12 

1. Il presente Statuto sarà inserito nel sito del Comune di San Severo – Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della maggiore pubblicità e  conoscenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE DEL C.C.  F.to dott. Giuseppe Longo F.to sig.ra Loredana Florio

  

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma  4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 sarà esecutiva il________________ , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del  D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

San Severo, 22.12.2015 IL SEGRETARIO GENERALE   F.to dott. Giuseppe Longo 

N. ……….. del registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni  consecutivi a decorrere  

dal 29.12.2015 al 13.01.2016  

San Severo, 29.12.2015 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to dott. Giuseppe Longo

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 

San Severo, 29.12.2015 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to dott. Giuseppe Longo

 

 

6

 Delib. C.C. N.54/2015 

  

  

  

 

Ente Morale Michele di Sangro, Via Croce Santa, 48 San Severo, (FG)| Tel: | Email: entedisangrosansevero@gmail.com

Cookie PolicyPrivacy PolicyTermini e condizioni

© 2022 Ente Morale Michele di Sangro